 |
 |
| Le rettifiche non chiudono le liti |
 |
Sergio Trovato - Italia Oggi - pag. 10
|
| La rettifica di un avviso di accertamento, in autotutela, non sostituisce l’atto precedentemente emanato. La revoca parziale di un precedente atto, infatti, riduce la pretesa fiscale e non comporta la cessata materia del contendere. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 20806 del 19 giugno 2026. Secondo i giudici di piazza Cavour, in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto resta l’interesse della PA a vedere riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguente necessità di una pronuncia dell’autorità giudiziaria.
|
|
 |
|
|