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Cessioni di quote di studio con plusvalenza tassata al 26% |
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Michela Folli, Marco Piazza - Il Sole 24 Ore - pag. 34
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Il decreto fiscale ha riscritto il regime fiscale delle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale introdotto dall’art. 5 del decreto Irpef/Ires. Il precedente Dlgs 192/2024 le qualificava come redditi di lavoro autonomo, ma il nuovo decreto le inquadra tra i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, Tuir), con effetto retroattivo al 2024. Le plusvalenze sono ora tassate con imposta sostitutiva del 26%, come previsto per le società di persone. È ammessa la rideterminazione del costo con imposta sostitutiva del 18% sul valore normale della partecipazione. I redditi dell’associazione sono imputati per trasparenza ai soci al termine dell’anno. In caso di recesso, la “differenza da recesso” è tassata separatamente, se l’associazione ha più di 5 anni. Il recesso è frequente per vincoli statutari alla cessione delle quote. L’imponibile è calcolato tenendo conto di costi, versamenti e redditi precedenti. Le somme corrisposte all’associato receduto sono deducibili dall’associazione.
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