L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘7077’ denominato ‘Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Questo nuovo codice tributo potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta Transizione 4.0 riconosciuto alle imprese, per gli investimenti in beni materiali effettuati dal 1°gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a precise condizioni.
La legge di Bilancio 2025 ha previsto nuove misure in materia di credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali nell’ambito del piano Transizione 4.0.
L’articolo 1, comma 446, della manovra 2025 dispone che il credito d'imposta in parola è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Ai fini del rispetto di questo limite di spesa il ministero delle Imprese e del made in Italy richiede alle imprese beneficiarie di inviare una comunicazione telematica concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato. Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento.
Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il bonus potrà essere utilizzato dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati.
Il nuovo credito d’imposta ‘7077’ deve essere riportato nella sezione ‘Erario’ del modello F24. Per gli investimenti già avviati al 31 dicembre 2024 con pagamento degli acconti almeno pari al 20% della spesa complessiva, continuerà ad essere utilizzato il codice tributo ‘6936’.
(Vedi risoluzione n. 41 del 2025)
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