La legge di Bilancio 2025 ha stabilito che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’art. 4 del dm del Mef 24 maggio 2012.
Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50% entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10% entro il 30 giugno 2028.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo calcolata fino al 2024 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 6 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘2510’ denominato ‘Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Per l’eventuale versamento delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento sono istituiti i seguenti codici tributo:
- ‘2511’ denominato ‘Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - Sanzioni da ravvedimento’;
- ‘2512’ denominato ‘Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - Interessi da ravvedimento’.
(Vedi risoluzione n. 39 del 2025)
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