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Istituzione dei codici tributo per il versamento dei maggiori acconti dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 20 della legge n. 207/2024
Venerdì, 20 Giugno , 2025

La manovra 2025 ha disposto il differimento della deducibilità di taluni componenti negativi di reddito ai fini Ires e Irap. L’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai maggiori acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, con la risoluzione n. 38/e del 6 giugno 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ’2007’ ‘Maggior acconto I rata Ires’;
  • ’2008’ ‘Maggior acconto II rata Ires o maggior acconto in unica soluzione Ires’;
  • ’3881’ ‘Maggior acconto I rata Irap’;
  • ’3882’ ‘Maggior acconto II rata Irap o maggior acconto in unica soluzione Irap’.

Come anticipato la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha infatti introdotto un'importante novità in materia fiscale, volta al differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell’Ires e dell’Irap.

La norma prevede che la deducibilità di determinati costi, inizialmente previsti per specifici periodi d’imposta, venga posticipata a esercizi successivi, individuati dalla stessa norma. Il legislatore ha inoltre previsto l’impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta interessati.

L’articolo 1, comma 20, della manovra 2025 stabilisce che sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconto dovuti in conseguenza del differimento delle deduzioni, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall’art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, né quelle dell’art. 4, comma 3, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito dalla legge n. 154/1989.


(Vedi risoluzione n. 38 del 2025)


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