La legge di Bilancio 2025 ha introdotto misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita.
La manovra, in particolare, interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario, disponendo che il corrispondente ammontare sia versato annualmente e prevedendo, per i contratti in corso al 1°gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, fornisce istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.
VERSAMENTO ANNUALE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
La manovra 2025 è intervenuta sull’applicazione e sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai contratti sulla vita, ossia alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V del codice delle assicurazioni private.
La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie di cui all’art. 4 del decreto del Mef 24 maggio 2012.
Fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione la disciplina che prevede il pagamento dell’imposta di bollo all’atto del rimborso o del riscatto. La nuova norma ha previsto, invece, che tale pagamento avvenga annualmente e concerne sia i contratti stipulati a partire dal 1°gennaio 2025 che quelli in essere a tale data.
La modalità di versamento è quella mediante modello F24.
Ai fini della determinazione dell’acconto, previsto nella misura del ‘100% dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15’, il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente.
Per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta è possibile l’utilizzo in compensazione di crediti relativi ad altri tributi.
PIANO DI RATEAZIONE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO ACCANTONATA FINO AL 2024
Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025 l’ammontare dell’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta è versata in base alle seguenti quote e scadenze:
- il 50% entro il 30 giugno 2025;
- il 20% entro il 30 giugno 2026;
- il 20% entro il 30 giugno 2027;
- il 10% entro il 30 giugno 2028.
Per quanto concerne i contratti che scadono o vengono riscattati ‘medio tempore’, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, restano ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene ogni anno con le modalità ordinarie.
POLIZZE EMESSE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI ESTERE OPERANTI IN ITALIA IN REGIME DI LIBERTA’ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Con riferimento alle comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, l’imposta di bollo, sia corrente sia accantonata, è assolta dall’impresa estera direttamente in Italia, ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponda in solido con essa per il versamento dell’imposta.
Qualora le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione prevista dall’articolo 26-ter e non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale:
- se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento è comunque dovuta e deve continuare a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente con le modalità del dm 24 maggio 2012;
- se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero.
INTERAZIONE CON L’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ OGGETTO DI EMERSIONE
Le attività finanziarie oggetto di scudo fiscale sono soggette a un’imposta di bollo speciale del 4 per mille che si determina ‘al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 13 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972’, risultante dai rendiconti.
Il versamento di tale imposta di bollo speciale avviene entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 si ritiene che proprio a decorrere dall’annualità 2025 l’imposta di bollo speciale annuale debba essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente dall’impresa di assicurazione.
Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all’intermediario residente l’imposta di bollo dovuta anno per anno, al fine di consentirne lo scomputo.
Con riferimento all’imposta di bollo speciale dovuta fino al 31 dicembre 2024, l’Agenzia ritiene, invece, che la stessa possa essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024.
L’imposta di bollo sulle comunicazioni eventualmente dovuta, a seguito del suddetto scomputo, è versata secondo le rate e le scadenze di cui alla manovra 2025.
(Vedi circolare n. 7 del 2025)
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